Lo Statuto di Riconquistare l’Italia (approvato dall’Assemblea del 26 novembre 2023)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“RICONQUISTARE L’ITALIA”

 

DICHIARAZIONE COSTITUTIVA:

 

nel ripercorrere l’attività e l’impegno prodigati dalla costituzione del Partito a oggi, i presenti ritengono di aver raggiunto lo scopo di fase individuato nello Statuto approvato dall’Assemblea del 27 e 28 marzo 2021, ovvero la partecipazione, con l’alleanza riunitasi sotto il simbolo di Italia Sovrana e Popolare, alle elezioni politiche nazionali svoltesi il 25 settembre 2022.

Inoltre, dispiegando l’attività di militanza, il Partito ha continuato a diffondere le sue analisi e proposte come elemento di una coscienza critica per un movimento di opposizione all’Unione europea, organizzazione internazionale che ha pressoché estinto la nostra sovranità economica e politica e con essa la democrazia. Avendo consolidato le proprie capacità di azione, di durata e di radicamento in gran parte delle Regioni italiane, nonché avendo dimostrato di essere in grado di partecipare, con contributo fondamentale, alla organizzazione di tutte le attività necessarie alla presentazione della candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, ma anche avendo compreso e toccato con mano gli ostacoli che nell’attuale contesto storico rendono estremamente difficoltosa l’emersione di forze politiche extraparlamentari, il Partito ritiene di dover dare avvio alla sua terza fase.

 

Il contrasto insanabile tra la disciplina costituzionale e i principi cardine dell’Unione europea conferma la necessità di una scelta di campo senza cedimenti o adattamenti. A fronte di una evidente e consolidata crisi economica e politica i militanti del Partito riconfermano l’esigenza e l’ineluttabilità della riconquista della piena sovranità nazionale e popolare, per ricollocare, anche di fatto, la Costituzione al vertice del nostro ordinamento e a guida del Popolo nella disciplina dei rapporti economici.

Questo nobile obiettivo comporta un vitale e indispensabile atto di recesso dai Trattati europei, previsto dal diritto internazionale e dagli stessi Trattati.

 

Nessuna delle formazioni politiche di governo e di opposizione della Seconda Repubblica, totalmente prone agli organismi sovranazionali della finanza e delle multinazionali, esprime una posizione autenticamente fedele alla nostra Costituzione. Si impone pertanto l’esigenza di una nuova classe politica espressa dalle avanguardie del Popolo e che nel Popolo ritrovi la fonte originaria di legittimità del potere, immedesimata nella Nazione, compenetrata dal senso dello Stato e del bene comune, mossa dall’amor di Patria, formata e selezionata democraticamente da nuovi partiti popolari, responsabile, preparata e disposta al sacrificio richiesto dal compito storico di guida, di rappresentanza politica e di direzione dello Stato.

 

I militanti del Partito, pertanto, ritenendo ineludibile il ricambio totale dell’attuale ceto dirigente, rinnovano il proprio impegno per la costruzione di una vera alternativa politica al partito unico neoliberale europeista, che abbia come obiettivo imprescindibile il recesso dai Trattati europei e la riconquista della sovranità politica, economica, monetaria, culturale, sociale, diplomatica e militare dell’Italia, per edificare una Nazione sovrana improntata ai principi di libertà, indipendenza e giustizia sociale e, quindi, realizzare la piena attuazione della nostra originaria Costituzione.

 

* * *

La vita del Partito sarà disciplinata dal seguente Statuto, che è parte integrante dell’Atto Costitutivo.

 

 

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

 

1) È costituita l’associazione denominata “RICONQUISTARE L’ITALIA” (di seguito anche RI o semplicemente Associazione o Partito), con sede in Avezzano (AQ), Via Alcide De Gasperi n. 1, cap 67051. L’eventuale successivo trasferimento della sede sociale, deliberato dal Comitato Direttivo, non comporterà modifica statutaria.

 

2) L’Associazione non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale, salvo, eventualmente, le attività marginali e necessarie come forma di finanziamento per le iniziative e gli obiettivi previsti dal presente Statuto. È fatto divieto di ripartire fra gli associati in forme dirette, indirette o differite il patrimonio o i fondi di RI. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

 

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

Articolo 2
Simbolo

 

1) Il simbolo di RI, riprodotto di seguito, è un cerchio con contorno rosso in campo bianco, nel quale sono rappresentate in sequenza, a caratteri maiuscoli di colore verde, la lettera “R” e la lettera “I”, seguite da una stella di colore rosso la cui parte sinistra è incompleta e tagliata da una parentesi tonda chiusa, sempre di colore rosso. Alla base delle 2 lettere e del simbolo è inserita la scritta di colore grigio “Riconquistare l’Italia”. I colori utilizzati sono quelli del Tricolore italiano e la stella richiama l’emblema della Repubblica.

 

2) Il simbolo e le denominazioni “Riconquistare l’Italia” e “RI” appartengono all’Associazione e non possono essere utilizzati da terzi, né dai soci al di fuori delle attività, modalità e finalità statutarie, senza il consenso del Comitato Direttivo.

Appartengono altresì all’associazione anche la precedente denominazione “Fronte Sovranista Italiano”, l’acronimo “FSI” e il relativo simbolo identico nei colori e nella stella a quello di “RI” e diverso soltanto per la scritta del nome e dell’acronimo.

 

 

Articolo 3
Canali ufficiali di comunicazione

 

1) Canali ufficiali di comunicazione e divulgazione di RI sono il sito internet istituzionale www.riconquistarelitalia.it e la rivista telematica “Appello al Popolo” (www.appelloalpopolo.it). La scelta e l’utilizzo di altri canali di comunicazione sono rimessi al Comitato Direttivo e l’eventuale successiva modifica o implementazione di tali strumenti non comporterà modifica statutaria.

 

 

Articolo 4
Principi politici e scopo sociale

 

1) Lo scopo sociale di Riconquistare l’Italia è la riconquista e l’esercizio concreto da parte dell’Italia della propria sovranità nazionale, in ogni sua forma ed espressione, attraverso il recesso dall’Unione europea e l’introduzione, in ogni ambito, di normative e programmi che costituiscano fedele applicazione della Costituzione repubblicana del 1948 e attuazione del modello economico e sociale in essa delineato.

 

2) Lo scopo sociale di RI è sviluppato nei principi politici, immodificabili, illustrati nel “Documento di analisi e proposte” dell’Associazione Riconquistare la Sovranità (ARS) della quale costituisce promanazione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo (sia pur emendato dai riferimenti alle vicende politico-economiche contingenti, che restano comunque a testimonianza della acutezza di analisi e della lungimiranza dei promotori dell’ARS), ad eccezione del punto 14, rubricato “Combattere e sconfiggere prima il nemico vicino; poi il nemico lontano, in quanto gli eventi verificatisi successivamente alla stesura del predetto documento ed in particolare negli ultimi anni, nonché gli scenari anche di carattere bellico che si profilano sul piano internazionale, hanno palesato la necessità di porre sul medesimo piano programmatico il recesso dell’Italia dall’Unione Europea e l’uscita dell’Italia dalla NATO, facendo assurgere entrambe le scelte a priorità che devono procedere di pari passo e costituire punti essenziali di un programma politico di rottura dell’attuale sistema, sui quali sviluppare un serio dibattito politico e ottenere il consenso dell’opinione pubblica nazionale. Il predetto punto 14, pertanto, verrà sostituito da un documento ufficiale specifico che sarà elaborato con cura e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, per diventare parte integrante e sostanziale dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del Partito.

 

 

Articolo 5
Programma Politico

 

1) I documenti ufficiali di Riconquistare l’Italia non entrano nell’Atto Costitutivo e nello Statuto, ma costituiscono il programma politico di RI, che sarà ulteriormente sviluppato mediante l’approvazione di ulteriori documenti da parte delle assemblee nazionali di RI.

 

2) I documenti ufficiali di Riconquistare l’Italia sono:

  • Reprimere la rendita finanziaria e instaurare un sistema finanziario nazionale”;
  • Lavoro e previdenza sociale”;
  • Scuola”;
  • Combattere la rendita urbana”;
  • Documento sui diritti civili bioetici”;
  • La riforma tributaria”;
  • Proposta di riforma del sistema bancario”;
  • La disciplina delle finanze dei Comuni”;
  • Giochi e scommesse”;
  • Le imprese pubbliche”;
  • Concorrenza e libera professione: l’avvocatura”;
  • I problemi della ricerca scientifica nei settori bibliometrici”;
  • Una strategia energetica per l’Italia”;
  • Finanziamento e struttura del servizio sanitario nazionale”;
  • Comunità e territorio: linee guida per una programmazione urbanistica nazionale”.

 

 

Articolo 6
Scopo di fase

 

1) La fase politica che si apre con l’Assemblea del 2023 si chiuderà dopo le prossime elezioni politiche nazionali.

 

2) In questa fase, subito dopo l’Assemblea, Riconquistare l’Italia, oltre alle tradizionali attività di militanza indicate nell’art. 7, inizierà con immediatezza:

a) la riorganizzazione dei gruppi locali di militanti e simpatizzanti, collegio per collegio, per verificare dove già RI dispone di un numero sufficiente di militanti e candidati;

b) la ricerca di collaboratori e alleati;

c) la ricerca di candidati indipendenti e di gruppi locali di attivisti, anch’essi indipendenti da RI, specialmente nei territori nei quali RI non è radicata.

 

3) Lo scopo sociale della fase è riuscire a partecipare alle elezioni politiche nazionali.

 

4) Conclusa la fase politica, l’Assemblea nazionale potrà modificare a maggioranza assoluta dei partecipanti il presente Statuto, che sarà invece immodificabile per i prossimi 4 anni.

 

 

Articolo 7
Attività

 

1) L’Associazione perseguirà i propri obiettivi mediante lo svolgimento di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

a) organizzazione di attività culturali, di informazione, divulgazione e formazione politica, quali convegni, seminari, proiezioni, presentazioni di libri e saggi, dibattiti, riunioni, banchetti e volantinaggi;

b) raccolte pubbliche di adesioni, di firme o di fondi;

c) pubblicazione di libri, riviste ed altre iniziative editoriali sia in forma cartacea che telematica;

d) partecipazione alle consultazioni elettorali di ogni livello;

e) promozione di referendum o leggi di iniziativa popolare;

f) mobilitazione dei cittadini anche con partecipazione a pubbliche manifestazioni i cui contenuti siano compatibili o affini con gli scopi sociali.

 

2) Per lo svolgimento delle proprie attività RI si avvarrà delle prestazioni rese in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

 

 

Articolo 8
Risorse economiche

 

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote annuali e contributi dei soci;

b) sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente;

c) contributi dello Stato, degli Enti Locali o altre istituzioni pubbliche nazionali e non;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) una mensilità all’anno (la prima) delle indennità percepite da assessori e sindaci iscritti a RI;

f) una quota rilevante degli stipendi e/o indennità di consiglieri regionali e parlamentari. La determinazione del contributo obbligatorio è demandata al Comitato Direttivo e sarà accettata dai candidati al momento e come condizione della candidatura;

g) qualsiasi altra entrata consentita dalla legge.

 

2) Le risorse vengono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

 

3) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci, né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

 

4) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

5) Al termine di ogni esercizio il Tesoriere redige il rendiconto o bilancio consuntivo, che il Comitato Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

 

 

Articolo 9
Principi strategici d’azione e organizzazione della militanza

 

1) Sulla base dell’esperienza maturata dall’ARS, e poi dal FSI, Riconquistare l’Italia ritiene di fare propri i seguenti principi strategici d’azione.

a) Rifiuto della auto-definizione per la collocazione parlamentare o extraparlamentare: Riconquistare l’Italia non si auto-definisce, e i suoi iscritti non la definiscono, di centro, di centrosinistra, di centrodestra, di destra o di sinistra, né in altro modo. Il Partito ritiene prioritario focalizzare l’attenzione sulle proposte politiche e sulla loro rispondenza al programma costituzionale. Preferisce attrarre cittadini che sappiano rinunciare alle auto-definizioni (mere declamazioni), o che le reputino nocive, anziché cittadini che le elevino a condizione dell’adesione.

b) Auto-definizione: Riconquistare l’Italia si definisce e gli iscritti la definiscono come forza politica democratica, popolare, neosocialista, antieuropeista e patriottica.

c) Autonomia delle forme di militanza cittadina o di contrada: fermo restando, quanto ai contenuti, il rispetto del programma di RI, il Comitato Direttivo non impartisce ordini, ma ha un ruolo di semplice sollecitazione, indirizzo e supporto dei militanti locali.

d) Regola dell’80%: per aderire a RI è necessario e sufficiente condividere ed apprezzare l’80% del progetto (principi politici fondamentali, principi programmatici, principi di azione strategica, principi organizzativi e valore dei militanti). Con l’adesione, tuttavia, i soci accettano il progetto al 100%, impegnandosi, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla sua integrale esecuzione e divulgando i documenti ufficiali anche nella parte eventualmente non condivisa. Ogni socio ha il diritto di concorrere con gli altri allo sviluppo ulteriore del programma.

 

2) L’organizzazione della militanza avviene attraverso Uffici centrali e Sezioni territoriali come di seguito strutturati.

a) Gli Uffici centrali, ciascuno con un Responsabile nominato e revocato dal Comitato Direttivo, sono: Propaganda, Relazioni esterne, Sollecitazione della militanza e supporto amministrativo, Elettorale e pratiche burocratiche, Formazione politica.

b) Gli Uffici centrali avranno i seguenti compiti:
Propaganda: comunicati, produzione di materiale stampato, grafico e audio-video, siti internet e pagine social;
Relazioni esterne: rapporti con rappresentanti di altre associazioni o formazioni politiche affini al Partito, finalizzati a possibili alleanze elettorali o alla coorganizzazione di eventi e attività, nonché con personalità di riconosciuto spessore;
Sollecitazione della militanza e supporto amministrativo: accoglienza nuovi iscritti e aggiornamento libro soci, gruppi social, relazioni con le Sezioni territoriali;
Elettorale e pratiche burocratiche: attività di organizzazione delle elezioni e degli eventi;
Formazione politica: seminari ed altri eventi di formazione sia in presenza che sulla rete internet.

c) Le Sezioni territoriali coincidono con i collegi plurinominali previsti per l’elezione della Camera dei Deputati, fatta salva la facoltà per il Comitato Direttivo di prevedere sezioni provinciali per i collegi più grandi, e sono composte da un numero minimo di 5 soci.
Ogni socio è automaticamente iscritto alla Sezione territoriale in cui è ricompreso il Comune di dimora abituale, salva la facoltà di richiedere la partecipazione alla Sezione con cui abbia più prossimità territoriale.
Fermo restando il principio dell’autonomia delle forme di militanza territoriale di cui al comma 1) lettera a), le Sezioni territoriali potranno, a titolo esemplificativo: compiere le azioni di militanza proposte dal Comitato Direttivo, partecipare ad eventi di altri gruppi affini al Partito per sviluppare e approfondire relazioni di reciproca conoscenza ed eventuali collaborazioni, svolgere con costanza l’attività di proselitismo contattando simpatizzanti e possibili militanti sul territorio, coltivando i rapporti e, laddove possibile, creando punti di incontro fisici per accoglierli con frequenza e abitudine.

d) I soci di ogni Sezione territoriale potranno nominare e revocare, comunicandolo al Comitato Direttivo, un Coordinatore con ruolo non verticistico, che avrà il compito di sollecitare e coordinare l’attività di militanza e proselitismo sul territorio, collaborando eventualmente con gli altri Coordinatori territoriali.
I Coordinatori delle Sezioni territoriali si interfacceranno periodicamente a livello centrale con il Responsabile dell’Ufficio Sollecitazione della militanza e supporto amministrativo, collaborando all’aggiornamento del libro soci, trasmettendo resoconti sulla militanza territoriale ed eventuali proposte di estensione ad altre Sezioni delle attività che abbiano prodotto risultati soddisfacenti.

 

 

Articolo 10
Soci

 

1) Il numero dei soci è illimitato e l’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiori di sedici anni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi e a osservarne l’Atto Costitutivo e lo Statuto.

 

2) Sono soci fondatori del Partito gli iscritti alla data della sua costituzione, 05 giugno 2016, salvo recesso.

 

3) Gli altri iscritti sono soci ordinari o soci finanziatori.

 

4) La quota associativa, da versarsi entro 30 giorni dall’adesione a RI e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno solare, ha un importo minimo di:

– (almeno) euro 10,00 (dieci) per i soci pensionati, studenti, disoccupati o precari;

– (almeno) euro 20,00 (venti) per i soci con lavoro stabile o professione autonoma avviata;

– (almeno) euro 100,00 (cento) per i soci finanziatori.

 

5) I soci di RI non possono essere iscritti ad altri partiti politici.

 

6) L’ammissione a RI è subordinata alla presentazione di domanda mediante compilazione di un apposito modulo di iscrizione, anche in via telematica, ed implica l’accettazione e condivisione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei documenti ufficiali.

 

7) Il Segretario cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. Almeno ogni 18 mesi, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del verbale di convocazione della Assemblea annuale, il Comitato Direttivo fa predisporre, a cura del Segretario, un bollettino sintetico sull’andamento delle adesioni al Partito, contenente i dati aggiornati sul numero complessivo degli iscritti e sulla relativa ripartizione territoriale.

 

8) La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

 

9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione ed è irrevocabile.

 

10) La decadenza è automatica in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi.

 

11) L’esclusione dei soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri:

a) per comportamento contrastante con gli scopi di RI;

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

c) per indegnità.

 

12) Prima di procedere all’esclusione, il Collegio dei Probiviri deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

13) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

14) La ammissione a RI di chi è stato già socio ha valore di nuova iscrizione e può avvenire solo previa deliberazione positiva del Comitato Direttivo, cui è rimessa ogni valutazione anche delle ragioni che hanno determinato la perdita della qualifica di socio.

 

 

Articolo 11
Diritti e doveri dei soci

 

1) Tutti i soci hanno il diritto:

a) di partecipare effettivamente e fattivamente alla vita dell’Associazione;

b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto e con ogni altro diritto riconosciuto dallo Statuto;

c) di accedere alle cariche associative, se sono in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

 

2) I soci hanno il dovere:

a) di rispettare l’Atto Costitutivo, lo Statuto, i documenti ufficiali, il codice di cui al successivo articolo 12 e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ossia di essere leali e corretti nei confronti di RI e quindi dei soci assieme considerati, evitando di attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli obiettivi che ne animano l’operato;

b) di comportarsi con correttezza nei confronti degli altri soci e di non compiere reati gravi, anche al di fuori dell’attività di militanza in RI;

c) di fare ogni sforzo per partecipare all’Assemblea nazionale annuale;

d) di cercare di persuadere amici e conoscenti ad iscriversi a RI;

e) di concorrere con gli altri soci della loro città o contrada ad organizzare almeno una iniziativa pubblica all’anno di presentazione di RI;

f) di offrire a RI tutto il contributo di cui sono capaci per la realizzazione delle finalità statutarie, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità;

g) di versare la quota associativa annuale;

h) di partecipare attivamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali.

 

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

 

Articolo 12
Codice di autodisciplina dei soci nei comportamenti pubblici

 

1) In pubblico, su giornali, in radio, in televisione, su internet, ossia in articoli e commenti, anche su pagine personali o di gruppo nelle piattaforme sociali di rete, i soci di RI non discutono, tra loro, su: ciò che RI deve fare o non fare, chi deve contattare o non contattare, con chi deve avere rapporti o non avere rapporti, quale tipo di militanza deve privilegiare o evitare, nonché su argomenti simili.

 

2) Su blog, pagine e profili personali delle piattaforme sociali di rete, ogni socio di RI è libero di esprimere il proprio pensiero, purché non contrasti chiaramente con il presente Statuto, con i profili di analisi e proposte di RI, con i principi programmatici (contenuti nei documenti ufficiali) o con il progetto e i caratteri dell’organizzazione.

 

3) È fatto divieto di utilizzare il simbolo di RI, su pagine e profili delle piattaforme sociali di rete, ai soci che non si identifichino con il proprio nome e cognome.

 

 

Articolo 13
Organi dell’Associazione

 

1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Probiviri.

 

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

3) L’elezione o la nomina degli organi è disciplinata dal presente Statuto.

 

 

Articolo 14
L’Assemblea

 

1) L’Assemblea è annuale, composta da tutti i soci ognuno dei quali dispone di un solo voto, e si svolge nella data fissata dal Comitato Direttivo.

 

2) L’Assemblea:

a) elegge il Comitato Direttivo;

b) vota gli eventuali emendamenti ai documenti programmatici proposti dal Comitato Direttivo e approva o rigetta i documenti programmatici eventualmente emendati;

c) nel rispetto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo può deliberare mozioni, su proposta del Comitato Direttivo o di almeno 30 soci, che vincolano il Comitato Direttivo;

d) approva il rendiconto o bilancio consuntivo;

e) modifica l’Atto Costitutivo a maggioranza assoluta, su proposta del Comitato Direttivo o di 50 (cinquanta) soci.

 

 

Articolo 15
Il Comitato Direttivo

 

1) Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. La sua funzione è, fondamentalmente, salvo emergenze, quella di dirigere l’esecuzione di un progetto approvato dai soci e consacrato nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto. È formato da quindici membri, eletti dall’Assemblea fra i soci o cooptati dal Comitato Direttivo stesso, tra un’Assemblea e l’altra, se per qualsiasi ragione uno o più membri siano cessati dalla carica. I suoi membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili; possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni.

 

2) Al Comitato Direttivo spetta di:

a) scegliere e predisporre i documenti da presentare all’Assemblea e il relatore;

b) organizzare un seminario l’anno o, in alternativa, un importante convegno;

c) nominare i direttori dei mezzi di comunicazione di RI di cui all’articolo 3, i gestori degli strumenti internet sociali e di altri eventuali;

d) stimolare e indirizzare la militanza locale;

e) cooptare altri soci nel Comitato Direttivo, fino al raggiungimento del numero di 15, se per qualsiasi ragione uno o più membri siano cessati dalla carica;

f) convocare ed organizzare l’Assemblea;

g) nominare il Presidente e i membri del Collegio dei Probiviri;

h) proporre, eventualmente, ad altre associazioni o gruppi o uomini di cultura iniziative comuni, nonché rispondere a proposte ricevute e volte alla organizzazione di iniziative comuni;

i) autorizzare l’uso del simbolo di RI in elezioni amministrative e regionali;

l) autorizzare candidature in liste civiche di soci di RI;

m) deliberare la partecipazione ad alleanze elettorali per le elezioni politiche;

n) autorizzare l’uso del simbolo e delle denominazioni dell’Associazione;

o) eleggere tra i suoi membri il Presidente del Comitato Direttivo, che è anche Presidente di RI;

p) eleggere tra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere;

q) sottoporre all’Assemblea mozioni;

r) in caso di necessità e di urgenza emettere dichiarazioni, comunicati o elaborare documenti, che eventualmente saranno oggetto di mozione in Assemblea;

s) emanare il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;

t) assieme ad altri soggetti di un’alleanza elettorale ripartire tra i partiti e i gruppi dell’alleanza seggi, candidati e quant’altro, e concordare simboli comuni; questa funzione può essere delegata a un numero ristretto di membri del Comitato Direttivo, che partecipino a organi comuni;

u) nei collegi riservati a RI all’interno di alleanze elettorali, o in tutti i collegi nel caso di candidatura fuori dall’alleanza, sollecitare la candidatura dei militanti, dirimere contrasti sulle candidature che siano sollevati dai territori, proporre candidati in situazione di stallo, riservarsi la scelta di un certo numero di candidati in alcuni collegi e collegi per candidati indipendenti scelti dal Direttivo, qualora possano essere utili al Partito;

v) indicare i candidati che parteciperanno a trasmissioni televisive o radiofoniche nazionali o concederanno interviste o interverranno sulla stampa nazionale;

w) nominare e revocare i Responsabili degli Uffici centrali;

z) deliberare sulla ammissione di nuovi soci e sulla nuova ammissione di chi è stato già socio.

 

3) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano in età.

 

4) Il Comitato Direttivo si riunisce fisicamente o in via telematica, mediante gli idonei strumenti, almeno ogni 2 mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inviato tramite messaggio di posta elettronica o altro idoneo strumento telematico, da recapitarsi, possibilmente, almeno 6 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

 

6) I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo vengono redatti a cura del Segretario e conservati agli atti.

 

7) L’ingiustificata assenza di un membro a più di 3 riunioni annue del Comitato Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il membro decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di RI, fornendo sempre puntuale riscontro delle operazioni effettuate.

 

8) Le dimissioni di un membro del Comitato Direttivo vanno comunicate formalmente alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione e sono irrevocabili. Il Comitato Direttivo non ha il potere di respingerle.

 

 

Articolo 16
Il Presidente

 

1) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri, è il rappresentante legale di RI di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed è Presidente dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo. Ha il potere, delegabile per iscritto, di aprire e chiudere conti correnti bancari intestati all’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario, anch’esso eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri o, in assenza, al membro più anziano di età.

 

2) Il Presidente dirige le riunioni del Comitato Direttivo, che convoca fissandone l’ordine del giorno, inserendovi obbligatoriamente gli argomenti richiesti da almeno un terzo dei membri. Presiede l’Assemblea e ne disciplina il funzionamento, nel rispetto di eventuali regolamenti deliberati dal Comitato Direttivo.

 

 

Articolo 17
Principi organizzativi

 

1) Tendenziale unanimità.

a) Il Presidente, nell’esercizio del potere di indirizzo e impulso dell’attività del Comitato Direttivo, deve proporre o mettere ai voti delibere che ottengano il consenso tendenzialmente dell’unanimità dei membri, pena la responsabilità politica, sotto il profilo della incapacità tecnica: se intravede possibili divisioni, ha il dovere di ritirare le proposte;

b) i membri del Comitato Direttivo, se propongono di deliberare su una questione, devono ottenere il consenso tendenzialmente dell’unanimità, pena la responsabilità politica, sotto il profilo dell’errore tecnico;

c) il Comitato Direttivo, nella scelta degli argomenti oggetto dei documenti sottoposti all’Assemblea ogni anno, nonché nell’approvare, modificare e revisionare documenti commissionati a singoli soci, deve sottoporre all’Assemblea testi che ottengano l’approvazione, eventualmente con qualche emendamento, da parte di una larga maggioranza dell’Assemblea, pena la responsabilità politica, sotto il profilo dell’errore tecnico.

 

2) Cooptazione ed elezione di soci nel Comitato Direttivo.

a) Il Comitato Direttivo, possibilmente all’unanimità o comunque a maggioranza, può proporre ai soci che siano iscritti all’Associazione da almeno 24 mesi di entrare a far parte del Comitato medesimo, qualora per qualsiasi causa i uno o più membri del Comitato Direttivo siano cessati dalla carica;

b) i membri del Comitato Direttivo non sono cooptati o eletti per appartenenza ad una corrente politica, né come espressione di comunità locali, ma esclusivamente sulla base dei seguenti criteri: quantità e qualità dell’impegno profuso, fiducia nel progetto, equilibrio e competenze specifiche;

c) il socio che accetti formalmente la proposta di cooptazione diviene membro del Comitato Direttivo solo dopo un periodo di prova, consistente nella partecipazione senza diritto di parola e di voto a tre riunioni del Comitato Direttivo: all’esito della prova il destinatario della proposta è tenuto a formalizzare la propria eventuale conferma, in mancanza della quale la cooptazione decade automaticamente;

d) il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea annuale. All’elezione partecipano liste di soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 24 mesi, composte da un numero prefissato di 15 membri, che devono essere sostenute da altri 35 soci ciascuna e comunicate alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea; ogni socio può sostenere una sola lista;

e) in caso di presentazione di una sola lista il Comitato Direttivo è eletto per acclamazione.

 

3) Divieto di mandato imperativo.

a) I membri del Comitato Direttivo non rappresentano né una corrente politica, né i soci della loro città o Regione, ma sono componenti di un organo con funzioni prevalentemente tecniche, che si limita a dirigere l’esecuzione di un progetto fissato nell’Atto Costitutivo e nello Statuto;

b) ogni membro del Comitato Direttivo esprime sempre e solo le sue posizioni personali e gli è vietato pronunciarsi a nome di altri soci. A questi ultimi è consentito porre questioni al Comitato Direttivo, da formalizzare in istanze scritte e nominative inviate alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione. Non sono prese in considerazione istanze che sollevino più di due chiare questioni.

 

 

Articolo 18
Il Segretario

 

1) Il Segretario è uno dei membri del Comitato Direttivo, dal quale è eletto.

 

2) Redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, archivia i documenti, e svolge ogni ruolo di supporto alle attività del Comitato Direttivo.

 

 

Articolo 19
Il Tesoriere

 

1) Il Tesoriere è uno dei membri del Comitato Direttivo, dal quale è eletto.

 

2) Gestisce la contabilità e predispone il rendiconto annuale o bilancio consuntivo, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Comitato Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

 

 

Articolo 20
Il Collegio dei Probiviri

 

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci nominati dal Comitato Direttivo e resta in carica per 2 anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

 

2) Su segnalazione di uno o più soci e nel rispetto del contraddittorio, il Collegio dei Probiviri giudica il comportamento dei soci, nell’ambito dell’Associazione così come nella vita civile, sulla base dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei criteri di lealtà e correttezza.

 

3) Il procedimento si conclude con l’assoluzione, con la censura, con la sospensione fino a 6 mesi o con l’esclusione dall’Associazione. La decisione è inappellabile, ma è ammesso reclamo al medesimo Collegio, sulla base di nuovi elementi di fatto. Nei procedimenti disciplinari è escluso ogni intervento del Comitato Direttivo.

 

 

Articolo 21
Libri sociali e registri contabili

 

1) I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l’indicazione di tutte le attività e le passività dell’Associazione mediante la trascrizione del relativo rendiconto o bilancio consuntivo.

 

 

Articolo 22
Riproduzione nella forma dell’atto pubblico

 

1) I soci autorizzano fin da ora le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie al momento della riproduzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nella forma dell’atto pubblico, ferma la libertà del Comitato Direttivo di decidere se procedere o meno alla stipulazione dell’atto pubblico.

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